Ulteriore conferma del principio con recente sentenza della Corte di Appello di Roma
E’ fondato il primo motivo dell’appello principale, che censura la gravata sentenza per aver erroneamente stigmatizzato l’omessa produzione del CCNL e delle relative tabelle retributive, con conseguente impossibilità di procedere alla verifica delle richieste differenze retributive.
Alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, difatti, nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata, l’indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all’art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d’ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6610 del 14/03/2017). In altri termini, mentre l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi è imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, unicamente per il giudizio di cassazione, nel giudizio di merito, ove si ritenga indispensabile l’acquisizione del testo integrale del contratto collettivo, il giudice può utilizzare i poteri istruttori d’ufficio (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6135 del 07/03/2024; conforme Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14527 del 2021).
CORTE DI APPELLO DI ROMA
14/11/2024
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